Formazione professionale di base ridotta
Durata della formazione: 1-2 anni
Basi legali: Art. 9-18 LFPr; Art 4 e 8 OFPr
In accordo con le parti contraenti, l'autorità cantonale, in singoli casi, può ridurre la durata della formazione professionale di base. Questo avviene a condizione che il candidato disponga già di conoscenze professionali specifiche o che abbia conseguito una formazione in un'altra professione.
La scuola professionale ha il diritto di presentare una domanda per la riduzione della formazione professionale di base (art. 18 OFPr). Di regola la durata si riduce di uno o due anni.
Contrariamente a ciò che accade nella formazione di recupero e nella validazione, nella formazione professionale di base ridotta è necessario stipulare un contratto di tirocinio. In alcuni casi è possibile un impiego a tempo parziale, ad esempio nel campo sociale.
La formazione professionale di base abbreviata si conclude con la normale procedura di qualificazione.
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Uffici cantonali della formazione professionale
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